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STATO DI DIRITTO O CORPORATION ITALIA?


Propongo questo discorso chiarificatore sullo Stato, Corporation Italia curato da un amico che stimo e che è impegnato da tempo a renderlo noto per far si che ogni persona italiana se nata su questa parte di Terra, si desti dal torpore così inizia ad operare per un effettivo cambiamento. Sono dell'idea che la svolta non potrà mai arrivare da chi è stato fino ad oggi partecipe di questa lordura umana solo nuove menti potranno farlo. La storia sta dimostrando ciò infatti come molti siti di controinformazione hanno divulgato gli accadimenti del tempo sono stati tutti manovre del potere di un potere che affonda le sue radici nella notte del tempo e che ora dovrà abdicare perché con le sue stesse mani si è consumato fino nel midollo.



PREMESSA
Prima cosa: Lo stato italiano non dimostra un riferimento come Stato di Diritto (STATO ITALIA e/o REPUBBLICA ITALIANA), ma ha un riferimento come Company e/o Corporation, vale a dire una SOCIETÀ PRIVATA iscritta alla S.E.C. (Securities and Exchange Commission), con azioni prettamente aziendali come si evince dal seguente documento a titolo di

esempio

 https://www.sec.gov/div…/corpfin/cf-noaction/italy020402.htm 

e utilizza nel suo agire del copyright, marchio notoriamente utilizzato per la protezione delle creazioni private. 
(riferimento controllabile qui: ITALY REPUBLIC OF cik#: 0000052782 o direttamente sul sito:




agendo in tal modo la SOCIETÀ PRIVATA di cui sopra, svolge attività commerciali e alimentando confusione nei fatti, assume come STATO ITALIA la proprietà degli esseri umani nati sul suo territorio, al fine di ricapitalizzare la Corporation, come definito in sede di iscrizione alla SEC che a seguito dell’adesione finanziava gli stati falliti nel 1929 in virtù del proprio autoctono capitale umano (ad ogni nuova nascita viene emesso un bond finanziario pari a $ 2.000.000,00, che viene immesso nel circuito internazionale sotto mentite spoglie), azione svolta attraverso la BIS (Bank of International Settlements). 
Il metodo adottato per ottenere questo risultato è quantomeno discutibile e costruito su omissioni e su non divulgazione di quanto contenuto tramite legge nei documenti sottoposti alla firma degli ignari esseri umani al fine di costruire un vero e proprio “living trust” su ogni singolo individuo, che permette allo STATO ITALIA di ottenere in modo occulto consenso dagli esseri umani, a questo punto sottomessi nel ruolo costruito ex nihilo, ens legis di cittadini (Soggetti Giuridici), spianando la strada alla sua natura commerciale, rivolta all’ottenimento di un utile.
i cittadini (Soggetti Giuridici) immettono attraverso le tasse il capitale sociale per eventuali coperture non dovute in un vero Stato di Diritto) e nel caso il capitale sociale non bastasse al pagamento dei debiti, i cittadini stessi sono tenuti (in base alle ultime direttive di Governo) a rifonderli con il loro capitale privato (depositi bancari, investimenti finanziari, case, auto e qualsiasi altro loro bene privato).


Il meccanismo è questo:
Al momento della nascita, lo STATO ci inscrive in un Trust (affidamento) del quale è Disponente (Settlor). Lo fa attraverso l’atto di nascita (accordo tra le parti) redatto in ospedale e successivamente completato con l’iscrizione anagrafica (rifinitura del “living trust”), secondo una procedura precisa. In quel momento diventa Lo STATO proprietario/disponente affida il compito fiduciario alla Pubblica Amministrazione (Trustee)

Allo stato dei fatti in tal modo vengono attribuite all’essere umano due Finzioni Giuridiche che si attivano ogni volta in cui l’essere umano concede il suo non informato consenso, ciò avviene ogni volta che viene richiesta l’identificazione tramite la Carta di Identità o altri documenti di riconoscimento emessi dalla REPUBBLICA ITALIANA, questo avviene disconoscendo l’art. 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (ONU 1948) con atti ufficiali contenenti vizi occulti. Le Finzioni Giuridiche di cui sopra sono le seguenti: 

A) MARIO ROSSI: Soggetto Giuridico, il suo ruolo è quello di debitore. Anche lui possiede la capacità Giuridica ma non può esercitarla, perché, in quanto “SOGGETTO GIURIDICO”, è sottoposto alla “soggettività giuridica” ciò significa che lo stato italiano decide se concederla o meno in via Straordinaria e solo nel contesto scelto. Quindi il Soggetto Giuridico possiede “Capacità” di Agire condizionata, quindi risulta impossibilitato alla sua auto-determinazione. Non corrisponde all’Essere Umano, ne è una rappresentazione contrattuale cui è possibile negare il consenso 
B) Mario ROSSI: Persona Fisica (usato anche nel penale, essendo impossibile esercitare azioni punitive nei confronti di una rappresentazione cartacea) Il suo ruolo è quello di ufficiale pagatore dei debiti ascritti al Soggetto Giuridico. Non corrisponde all’Essere Umano, ne è una rappresentazione intenzionalmente limitata, cui è possibile negare il consenso.
In sintesi è riconosciuto il cambio di “status” in funzione della grafia con cui si nomina una determinata persona, seguendo le indicazioni già presenti nel Diritto Romano con la legge Deminutio Capitis: NOME COGNOME/COGNOME NOME Soggetto Giuridico; Nome COGNOME /COGNOME Nome Persona Fisica; Nome Cognome Persona Umana (Human Being) con qualità di Personalità Giuridica e qualità di Legale Rappresentante; infine pur non avendo valenza giuridica nome cognome ovvero l’Essere Umano nato libero, amministrato da Nome Cognome. Lo ”status” di Persona Umana e L’Essere Umano non ammettono l’anteposizione del cognome.
Necessario ricordare i vizi occulti contenuti nell’Atto di Nascita individuale, compilato in ospedale ad opera di ostetrica e ufficiale medico elevati per tale atto e solo per quello, allo “status” dello STATO stesso, in quanto firmano facendone le veci; in tale Atto non compare l’esistenza di padre e madre indicati in modo difforme (dichiarante e puerpera), viene negato lo ius sanguinis iscrivendo nel Box (strumento legale atto a blindare il contenuto del box stesso) primario il nome del neonato senza alcun nome di famiglia (cognome).
Necessario anche approfondire la reale indipendenza della REPUBBLICA ITALIANA a seguito dello studio che ha portato in luce, inseriti nella Tessera Sanitaria Nazionale dei codici MIL, ABA (riferimenti statunitensi all’esercito e all’Associazione Bancaria di quello STATO) e IATA codice internazionale dei trasporti, sempre di origine statunitense.
Infine per accennare all’utilizzo del “Trust” ci si può informare su tale strumento originato in Common Law nel tardo 1400, preceduto da importanti bolle papali a partire dal 1302.

CONSIDERAZIONI
La lettura e studio della legge determina che nella REPUBBLICA ITALIANA, che dovrebbe essere uno Stato di Diritto, vengono disattesi fondamenti giuridici senza che vi sia alcun sostegno a tale agire:
A) viene utilizzato in forma sottilmente celata uno strumento legale proprio della Common Law, in epoca antecedente alla Convenzione dell’Aja (origine 1961), a quei tempi non applicabile in Diritto Positivo,
B) il “living trust” creato su ogni singolo Essere Umano è in disonore nella figura del Disponente per il motivo che in tale strumento legale viene inserito quanto creato ex nihilo, ens legis in un Atto (di Nascita) palesemente viziato in modo occulto ( manca paternità, maternità, indicazioni di parentela, in assenza di ius sanguinis si attribuisce cittadinanza, mortificazione delle regole grammaticali ed altro),
C) un contratto (living trust) contenente vizi occulti è nullo “ab origine”(come non fosse mai esistito), ma il trust è uno strumento che non è cancellabile, ma esclusivamente sostituibile mediante la sostituzione di quanto non in onore (illegale),vale a dire la figura del Disponente REPUBBLICA ITALIANA, che in quanto illecita va sostituita, a questo punto nel Trust stesso esiste un solo nome utilizzabile per ricostruirne l’efficienza, il Nome Cognome di Persona FISICA e SOGGETTO GIURIDICO ivi inseriti, per questo il Legale Rappresentante lo amministra su disposizione della Persona Umana titolare del nome presente. 
D) formalizzando questi passaggi legali si ottempera a quanto è indicato perentoriamente nell’ art. 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (ONU1948),
E) stabilito l’equilibrio legale, non è possibile ottenere comportamenti adeguati se non si da pubblicità di quanto è vero per legge, questo è possibile farlo attraverso qualsiasi tipo di comunicazione, anche verbale, ma in Diritto positivo abbiamo trovato un mezzo efficace approfondendo la Legge 445/2000.

STRUMENTI
A) avendo fatto la scelta di dialogare con l’Istituto Giuridico, utilizzando un linguaggio dallo stesso riconoscibile, la Legge 445/2000 rappresenta il mezzo ideale per lo scopo ricercato, in questa è stato scelto l’Auto-Certificazione, poteva essere valido anche l’Atto Notorio, ma per sostenere il concetto di Auto-Determinazione, lo strumento utilizzato appare più adatto,
B) Auto-Certificazione della qualità di Legale Rappresentante (art. 46 – lettera u) tramite il quale si ristabilisce quanto disatteso attraverso l’Atto di Nascita e l’iscrizione anagrafica, a) condizione di nato libero, b) paternità e maternità ius sanguinis compreso, c)titolarità del nome, tutela e curatela di SOGGETTO GIURIDICO e Persona FISICA (incapaci di amministrarsi in quanto creazioni artefatte dallo Stato), d) condizione di Soggetto di Diritto Internazionale equindi Persona Umana (Human Being) con qualità di Personalità Giuridica (equivalente di qualità di Legale Rappresentante) e) Leggi e Trattati internazionali di riferimento, con scaletta di valore applicativo,f) annullamento dei contratti sottoscritti dal SOGGETTO GIURIDICO in quanto incapace di intendere e di volere g) diritto svincolato sui beni e le creazioni intestate al SOGGETTO GIURIDICO, h) sostituzione del documento di identificazione Carta di Identità, con il “living Trust” Auto-Certificazione della qualità di Legale Rappresentante,
C) Auto-Certificazione di Esistenza in Vita (art. 46 – lettera g) sostegno valido in giurisprudenza internazionale a sostegno del precedente.

CONCLUSIONI
A) quanto Auto-Certificato è piena e totale responsabilità del dichiarante, non è possibile disconoscere o ignorare quanto certificato e/o dichiarato, mentre è possibile confutare tali dichiarazioni a termini di legge e nei tempi riconosciuti dalla stessa.
B) la Persona Umana con qualità di Personalità Giuridica e di Legale Rappresentante, possiede la titolarità del proprio nome, la tutela e curatela del SOGGETTO GIURIDICO e della Persona FISICA e di ogni altra creazione ex nihilo, ens legis della REPUBBLICA ITALIANA, compreso Codice Fiscale, codici a barre e/o altro, inclusi tutti e ogni altro registro che si sia avvalso degli “status” Giuridici creati dalla REPUBBLICA ITALIANA stessa, realizzando in tal modo la reale possibilità di Auto- Determinazione dell’Individuo,
C) il Legale Rappresentante è l’unico creditore del SOGGETTO GIURIDICO, avente lo stesso nome, per questo ogni addebito ascritto da terzi al SOGGETTO GIURIDICO stesso va saldato a favore del Legale Rappresentante ed è disonorevole saldarlo a terzi, le proprietà, i beni, le fonti di valore e le creazioni del SOGGETTO GIURIDICO sono protette nel “living Trust”, 
D) il precetto Res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest (Trad. “Ciò che è stato negoziato tra alcuni non nuoce e non giova ad altri”; principio di relatività del contratto Art 1372) attesta la valenza personale e individuale di quanto Certificato,
E) a completamento si attesta il negato consenso alla Cittadinanza Italiana, allo “status” di apolide e si afferma la Nazionalità Italica, la cui Sovranità è inalienabile e non commerciabile,
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