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GLI ANIMALI DOMESTICI DINNANZI ALLA LEGGE IN ITALIA DICIAMO DI NO



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Abbiamo, me compresa, esultato sul fatto che la Francia abbia tolto dalle sue leggi il punto in cui si diceva che l'animale domestico era considerato alla stregua del mobilio. Ma nel nostro bel Paese com'è la situazione?
Giusto ieri ho proposto la firma di una petizione dove si chiede di cambiare la legge in quanto Equitalia, che di equo e d'Italia non ha nulla se non solo nel nome (bella presa in giro), può pignorare il cane o il gatto o qualsiasi animale domestico se non si riesce a saldare il debito.
Oggi voglio proporre un approfondimento in merito, ieri sera ero troppo stanca.
Nell'ordinamento giuridico italiano troviamo solo due articoli del codice penale che parlano del maltrattamento animale.


  • Art.638 l'animale considerato oggetto di proprietà può far si che il proprietario chieda una rivalsa contro colui che procura danno all'animale in quanto l'azione incriminata ha causato danni ad una proprietà.


  • Art.727 recita per il Maltrattamento di animali:  

Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche e torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda [...]. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo. La pena è aumentata [...] se gli animali sono adoperati in giochi o spettacoli pubblici, i quali comportino strazio o sevizie"



L'animale con queste leggi è tutelato non perché sono riconosciuti i suoi diritti ma perché si deve evitare di offendere la sensibilità umana e quindi anche per i circhi o in quei luoghi dove vengono offerti spettacoli con animali, vige il senso che l'azione crudele , le sevizie per essere punibili devono destare ribrezzo agli astanti. Il bene giuridico tutelato non è quello dell'animale come essere vivente che prova sentimenti ma il comune senso di pietà.

L'articolo 727 è rimasto nel tempo immutato e si rifà al Codice Rocco del 1930 e si discosta di poco dall'art. 491 del Codice Zanardelli del 1889.
Se si fa una ricerca in questo senso si può vedere che ancora prima nel 1856 nel codice del Gran Ducato di Toscana e negli Stati del Re di Sardegna le disposizioni sono suppergiù analoghe.
Le leggi italiane in fatto di animali sono vecchie di un secolo e più.
Con il cambiamento sociale e l'avvento della ricerca sperimentale farmaceutica,medica e chirurgica; l'incremento degli allevamenti intensivi (quando vedete le pubblicità dei prodotti caseari che fanno vedere animali nelle fattorie e scene bucoliche ricordate che sono tutte falsità e manipolazione perché se facessero vedere la vera situazione molti non acquisterebbero i prodotti ma così facendo oltre a disinformare le persone continuano con il maltrattamento degli animali) è necessaria una revisione.
Come è stato attuato l'ammodernamento, se poi c'è stato?
Con l'art. 281 del 14/8/91 si promuove la tutela degli animali da affezione, cani, gattti, condannando la crudeltà ed i maltrattamenti così da favorire la convivenza tra uomo ed animale. L'abbandono dell'animale domestico, controllo delle nascite sono stati affidati alle varie sedi sanitarie di pertinenza. Vene vietata la soppressione dei randagi e per i gatti dopo la sterilizzazione possono essere lasciati liberi. Viene istituita l'anagrafe canina. 
Da dopo l'aver firmato la campagna che ho proposto precedentemente in un post per chiedere l'annullamento della possibilità di sequestrare un animale in caso di impossibilità di pagare i propri debiti con enti come Equitalia. Ho deciso di documentarmi e così in rete sto cercando le leggi sui diritti degli animali.
Le notizie scritte sopra provengono dal sito della Treccani ora guardiamo cosa dice quello del ministero della salute.

Pubblicato sul Gazzettino Ufficiale n°19, del 24 gennaio 2IL MINISTRO DELLA SALUTE:

IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto  l'art.  19-quater  delle  disposizioni  di  coordinamento  e
transitorie del codice penale;
  Vista  la  legge 20 luglio 2004, n. 189 relativa alle «Disposizioni
concernenti  il  divieto  di maltrattamento degli animali, nonche' di
impiego  degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate»;
  Visti  in  particolare  gli articoli 3, 7 ed 8 della predetta legge
20 luglio 2004, n. 189;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                           Riconoscimento
  1.  Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini
di  affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di
confisca  a  norma  del  codice  penale,  devono inoltrare domanda al
Ministero  della  salute - Direzione generale della sanita' animale e
del farmaco veterinario.
  2.  La domanda di cui al comma 1, da inviare per raccomandata, deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
    a) atto costitutivo;
    b) statuto;
    c) sede legale;
    d) codice fiscale;
    e) iscrizione alla Camera di commercio, se prevista;
    f) elenco  delle  strutture  operative  territoriali,  dichiarate
idonee dalla azienda sanitaria locale competente per territorio;
    g) numero associati;
    h) relazione sulle attivita' gia' svolte;
    i) riconoscimenti  gia'  ottenuti  da amministrazioni pubbliche o
private.
  3.  Il  Ministro  della  salute  sulla  base  dello  statuto, delle
attivita'  gia'  svolte, delle strutture operative territoriali e dei
riconoscimenti   gia'  ottenuti  dalle  amministrazioni  pubbliche  o
private,  individua  le  associazioni  e gli enti ai quali si possono
conferire  i  compiti  di  cui  al  comma 1  del  presente articolo e
rilascia  con  proprio  decreto il riconoscimento valido per tutto il
territorio nazionale.
  4.  Le  associazioni  e  gli enti di cui al comma 1 sono sottoposti
annualmente  alla  verifica  della permanenza dei requisiti di cui al
comma 2,  lettera f) da effettuarsi ad opera delle medesime autorita'

competenti.

Ed ora guardiamo da leggioggi.it:
Il nostro cane o il nostro gatto è un bene affettivo per noi ma per il nostro sistema giuridico è una "RES" una cosa e quindi pignorabile in certi frangenti.
Grazie al grande lavoro di Agenda Pianeta Terra, nel 1978  presentò la carta dei diritti degli animali, oggi molti stanno comprendendo che gli animali sono esseri senzienti come noi, che provano dolore, sentimenti ed emozioni, purtroppo però siamo ancora molto lontani giuridicamente e questo è sbagliato ed ingiusto. 
La legge stabilisce che in caso di pignoramento il cane può essere lasciato in custodia al suo proprietario o presso terzi che percepiranno, tra l'altro, un'indennità che spesso supera il valore sia dell'animale (anche su questo avrei da ridire in quanto un cane con pedigree o meticcio hanno lo stesso valore il bene che offrono, l'amore che abbraccia e riempie il cuore sono uguali anzi spesso è più il cane che ha sofferto a legarsi indissolubilmente con colui che gli ridona affetto) sia dell'impegno richiesto procurando uno sperpero di soldi inutile. In caso di pignoramento  il padrone non potrà più vigilare il suo animale.
Il cane o il gatto sono come macchine usate, vengono venduti alle aste senza nemmeno interessarsi se colui che si aggiudica l'offerta sia un individuo idoneo e con buoni propositi.
Questa è una vera crudeltà.




Qualche giorno fa ho presentato un articolo  dove parlavo di coloro che scrivono in rete affermando che alcuni si divertono a divulgare notizie false, le bufale, appoggiandosi per avvalorare i loro scritti, all'informazione data da programmi dei mass-media (Ballarò). 
Il sito bufale un tanto al chilo dichiara che non è vero il pignoramento dell'animale domestico. 
In Italia ancora non si è arrivati a fare questo però rimane il fatto che l'animale domestico è per la nostra legge una res e quindi pignorabile. Forse sarebbe meglio battersi e far cambiare la legge prima che si realizzi un caso. 
Chi scrive nel sito sbufaiolo, è un signore che lavora per l'OMS ed è lui il bufalatore perché disinforma. 
Per chi ancora non sa, l'OMS non è proprio dalla parte dell'umanità vi propongo un video ed alcuni articoli:

OMS e collisioni con il Nuovo Ordine Mondiale

Oms procede in segreto,  Chi finanzia l'OMS

In questo breve video il professor Veronesi dichiara i suoi dubbi sull'OMS e quanto poco sia al di sopra da ingerenze esterne:
se volete guardare il video cliccate sopra al seguente link:

                        https://www.youtube.com/watch?v=4FCaGyFrqJw


Se concordi ciò che ho scritto e desideri condividere e divulgare ti ringrazio tanto

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