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4 MARZO 2018 IO NON VOTO NON SIGNIFICA ASTENSIONE

Astensione non è assenteismo e rifiuto al voto non è astensione politica.



Consiglio di leggere questo articolo: Significato dell'astensione, scoprirete che astensione in realtà aveva una differente accezione ma poi qualcuno ne ha dato un'altra e così è stato cancellato il diritto di protesta, ossia di astensione.

Cos'è l'astensione?
Astenersi significa volontà di non partecipare ad una scelta, esprime la volontà  di far astensione, di non partecipare, che non è sinonimo di assenteismo. 
Assenteismo significa il giorno della votazione anziché prendere ed andare al seggio sono a fare gli affari miei.
L'assenteista è colui che non è interessato e quindi non si pronuncia su nulla. Non pronunciandosi comunque non nega e quindi può essere considerato il suo assenteismo come silenzio assenso che diviene tacito consenso.

Per poter continuare a gestire il potere, il GOVERNO OMBRA (spiegato molto bene nel PDF che ho consigliato di leggere e che si trova nell'archivio dei beni culturali-il link per leggere il pdf è in fondo a questo post) ha manipolato il significato di astensione facendolo diventare silenzio assenso e tacito consenso.

L'assenteista, invece, è colui che  disinteressato alla vita politica del paese e non gli importa, nemmeno, della libertà dell'uomo.

Infatti se non credi allo Stato come vera forza di unione del popolo e quindi vorresti che fosse deleggìttimato,  non serve a nulla l'assenteismo.
Per desautorare una situazione di fatto, bisogna esprimere la propria presa di coscienza mediante un'azione mirata. In questo caso avviene spedendo la tessera elettorale all'ufficio del Segretario di Presidenza dove si dichiara apertamente che con la riconsegna della tessera dimostro che io disconosco la procedura finta della votazione in quanto sono segnato con generalità in DEMINUTIO CAPITIS MAXIMA (dal latino deminutio capitis=diminuzione dei diritti, maxima=massima perciò massima diminuzione dei diritti quindi schiavo e lo schiavo non ha scelta perciò il voto mio non ha valore di scelta).
Poiché il cittadino viene riconosciuto nei suoi diritti come schiavo la votazione  che dovrebbe essere in Primis un diritto, e poi,  anche partecipazione attiva alla vita dello Stato è una presa in giro e quando uno Stato prende in giro anche su questo dimostra che del cittadino praticamente non gli interessa nulla. Nella campagna elettorale quale personaggio dello spettacolo politico ha spiegato questa verità? 
NESSUNO

perché, in realtà, il voto serve solo per vedere quanti schiavi credono ancora alla storiella che sono partecipi della vita dello Stato. Insomma ridendosela vogliono vedere quanti allocchi cascano ancora nella loro frode.

IL VOTO È L'APPELLO DEI PRESENTI CREDULONI

Da quello che vedo tanti perché le diatribe in rete sui vari partitucoli politici sono infinite.

Ma mettiamo che tu voglia ancora credere alla bontà di questo Stato usuraio,  ma non ti piace nessun politico, una volta ci si poteva avvalere dell'astensionismo politico che era riconosciuto come azione di protesta del cittadino. Perciò tu ti recavi ai seggi ed annullavi la scheda.

Oggi non è più possibile perché, magicamente, hanno creato una nuova interpretazione del vocabolo facendo diventare l'astensione tacito consenso per silenzio assenso.

Rimanete basiti quanto volete ma una cosa è certa, stanno falsificando le terminologie dei vocaboli con interpretazioni ad uso e consumo proprio e il popolo bue, che si è fatto imprigionare dalla scatola magica chiamata televisione, si fa manovrare perché finendo con il non leggere più non si ricorda nemmeno il vero significato dei termini.

OGGI LA MAGGIORANZA È IGNORANTE PER SCELTA.

Riprendiamoci il sapere vero e riprendiamoci la vita perché chi la sta gestendo sono operai al servizio dei demagoghi.
Lo dimostra il fatto che Ministro dell'istruzione è una signora che non ha alcun titolo di studio specifico, ministro della salute pure...

Ora per poter attuare la protesta l'unica possibilità, se si vuol proprio usare questo "diritto" si deve attuare il RIFIUTO AL VOTO.

Sono in tanti a dire che il rifiuto equivale ad astensionismo con la nuova interpretazione ma non è così perché ci si reca al seggio e si attua una protesta che DEVE ESSERE ACCETTATA DAL SEGRETARIO DEL SEGGIO E REGISTRATA.

Stanno quindi divulgando una disinformazione per un motivo semplice:
TUTTE LE PROTESTE DEVONO ESSERE MANDATE IN VISIONE E QUINDI DISCUSSE IN PARLAMENTO. 
Pensate se dovessero arrivare tanti rifiuti con proteste motivate dovrebbero prenderne atto. Ecco perché vogliono far riconoscere il rifiuto al voto come astensione perché così i verbali non vengono presi in considerazione.

Insomma per me è una truffa. 
Il timbro sulla tessera infatti va apposto prima che il Presidente del seggio consegni le schede e non dopo perché il timbro attesta la presenza al seggio ed, effettivamente, si è presenti e non se hai preso le schede e votato. 


GAZZETTA UFFICIALE  N.249 24 OTTOBRE 2000 Art. 12.


Annotazione dell'esercizio del voto
1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identita' personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. Quindi ciò che è stato reso noto con la circolare n.23 del 22 maggio 2015 non è regolare e allo scrutatore rammentate appunto questo articolo, caso mai scaricatelo da internet così lo leggete dicendo che nel D.P.R 8 settembre 2000, n.299 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale  249 del 24 ottobre 2000 



Art. 12.
Annotazione dell'esercizio del voto
1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identita' personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. Quindi ciò che è stato reso noto con la circolare n.23 del 22 maggio 2015 non è regolare e allo scrutatore rammentate appunto questo articolo, caso mai scaricatelo da internet così lo leggete dicendo che nel D.P.R 8 settembre 2000, n.299 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale  249 del 24 ottobre 2000 il timbro sulla tessera deve essere messo prima della consegna delle schede. Questo però dovete farlo se venite segnati solo sul registro ma attendono a mettere il timbro, controllate. Se invece tutto viene eseguito a regola d'arte, dopo che vedete timbrata la tessera, allora andando davanti al Presidente del seggio nel momento in cui vi vuole consegnare le schede dite che rifiutate il voto e  consegnare un verbale di protesta che deve essere messa agli atti secondo il DPR 30 marzo 1957 n° 361

Ecco cosa invece è stato comunicato nella Circolare n° 23 del 22 maggio 2015 si legge.

Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti. 
Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si rappresenta l’esigenza che i presidenti degli uffici elettorali di sezione vengano sensibilizzati, attraverso i sindaci, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all’interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo
penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Si ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito ad un’eventuale forma di astensione dal voto che possa concretizzarsi presso il seggio con il possibile rifiuto della scheda o delle schede elettorali e con eventuale richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto.
Si ritiene che, in tali evenienze, il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni possa prendere a verbale l’eventuale protesta dell’elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda o le schede, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l’annotazione nel verbale stesso delle generalità dell’elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l’elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano tutte le schede non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla “registrazione” presso il seggio (cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell’apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell’elettore; apposizione del timbro e della data nell’apposito spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell’apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell’elettore medesimo).
All’atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una “registrazione” dell’elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l’annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: “NON VOTANTE”); nel caso in cui presso il seggio si svolgano contemporaneamente più consultazioni, lo scrutatore ne prenderà nota, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro per l’annotazione del numero di tessera elettorale: ciò, ai fini di un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ogni singola consultazione che si svolga presso il seggio.
Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alle registrazioni di cui sopra non va apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione (che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica viceversa l’avvenuta partecipazione alla votazione).

Su un diverso piano, ai fini degli adempimenti procedurali da attuare presso il seggio, si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all’art. 50 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Tale norma, infatti, prevede l’ipotesi in cui l’elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l’elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d’identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l’abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.
In tal caso, l’elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell’apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

Il rifiuto al voto è

Esercitare un diritto che a tutti i costi si vuole negare è il primo passo per un cittadino per cercare di ritrovare una libertà negata e venduta.

La spedizione della tessera elettorale è:

Dimostrare al governo ombra che non si è più addormentati anzi si dichiara che "Io sono individuo che rivendica la propria essenza!

BUON 4 MARZO A 
In Italia governa dal 1943 il governo ombra
L'inganno di Cassibile
http://www.archivi.beniculturali.it/dga/uploads/documents/Fonti/Fonti_XVI.pdf

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